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Inviato ai Sindacati la bozza del primo decreto attuativo istituzione del Dipartimento Giustizia min


Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l 'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell 'articolo 16, comma 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugn.o 2015, n 84. Vista la legge f agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenfa del Consiglio dei Ministri" e. in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis, lett. e);

Visto il decr,to del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione[ delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

Visto il decìto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante" isposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"; Visto il regio ~ecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante "Approvazione del testo definitivo del codice penale'r e in particolare gli articoli 168-bis e seguenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "Approvazione del codice di procedura penale" e, in particolare, gli articoli 464 bis e seguenti; Visto il dec~to legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" e, in particolare, gli articoli 141-bis e seguenti; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione d$11e misure privative e limitative della libertà"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione ~ei relativi stati di tossicodipendenza" e, in particolare, l'articolo 73, comma 5bis; Visto il decr~to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e, in particolare, gll articoli 186, comma 9 bis, e 187, comma 8-bis; Visto il decreto legislativo 28 agosto, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace" e, in particolare, l'articolo 54; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" e, in particolare, gli articoli 7 e 8; Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e' delle dotazioni organiche" che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prevedendo un Ufficio del Capo Dipartimento e due Direzioni generali, attribuendovi 16 unità dirigenziali contrattualizzate (Area 1) e 34 unità dirigenziali penitenziarie del ruolo di esecuzione penale esterna; Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" che rimanda ad uno o più decreti del Ministro 'individuazion~ degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché la definizione dei relativi compiti e la di*ribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale; Visto il decr~o ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, recante "Disciplina delle convenzioni in materia di la~oro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 lfgge 28 aprile 2014, n. 67"; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; I DECRETA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del pre~~mte decreto si intende per: a) "Amministr~zione": il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità; b) "Capo del Dipartimento": il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; c) "regolamerito": il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84"; d) "Uffici interdistrettuali": gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; e) "Uffici distrettuali": gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna; f) "Centro": il Centro per la giustizia minorile.

Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto individua le unità dirigenziali non generali nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l'Amministrazione centrale, per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria e i dirigenti di area amministrativa appartenenti $!l'Amministrazione stessa. 2. Le articolaziJni dirigenziali centrali dell'Amministrazione sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Sono soppresse le articolazioni centrali in precedenza classificate di livello dirigenziale non ricomprese nella tabella A. 3. Il presente decreto individua le ulteriori unità dirigenziali territoriali dell'Amministrazione entro i limiti dei posti di dirigente di seconda fascia e di esecuzione penale esterna previsti dalla tabella F alle~ata al regolamento.


TITOLO Il AMMINISTRAZIONE CENTRALE Capo I Disposizioni generali e Ufficio del Capo del Dipartimento

Art. 3 (Disposizioni generali) 1. L'articolazionelcentrale dell'Amministrazione è costituita: a) dall'Ufficio del Capo Dipartimento; b) dalla Direzi~ne generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei prowedimenti del giudice minprile; c) dalla Direzi?ne generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Articolo 4 i (Ufficio del Capo del Dipartimento) 1. L'Ufficio del dapo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con 1 compiti per ciascuno di seguito indicati: a) Ufficio I: [affari generali, bilancio, sistemi informativi, programmazione generale e assegnazi~e risorse; monitoraggio e analisi statistica; in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Re ponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, progettazione e controllo i gestione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dell'artico! 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché attività generali necessarie) per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi ~Ila trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; nomina dei componenti privati dei Tribunali per i minorenni; b) Ufficio Il: affari esterni, concertazione interistituzionale; coordinamento delle strutture territoriali; raccordo con il Capo Dipartimento della amministrazione penitenziaria per la collaborazipne dell'esecuzione penale esterna all'osservazione e al trattamento dei detenuti adulti; stu~io, ricerca, proposte e pareri; relazioni internazionali, progettazione ed innovazione; c) Ufficio lii: attività ispettiva e di controllo; d) Ufficio IV: adempimenti connessi all'Autorità centrale. 2. Il Capo del Dipartimento, con proprio decreto, organizza e disciplina i seguenti servizi: a) segreteria del Capo Dipartimento; b) servizio sicurezza; c) servizio controllo di gestione. Capo Il Uffici delle Direzioni generali

Articolo 5 (Disposizioni generalt) 1. Ogni Direzione generale ha competenza in materia di controllo, monitoraggio, verifica e ripartizione dei fondi di bilancio ad essa assegnati.


Articolo 6 (Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile) 1. La Direzione $lenerale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minoril~ è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno ~i seguito indicati: a) Ufficio il: assunzione e gestione del personale dell'Amministrazione; gestione del person~le della polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari; progettjazione, acquisizione e gestione dei beni e dei servizi; b) Ufficio !I: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile in area penale esterna ed in area p~nale interna; organizzazione e coordinamento dei servizi minorili; coordinamento delle strutture minorili sul territorio; c) Ufficio 111: promozione di interventi di prevenzione della devianza; rapporti, consulenze e conven1Zioni con gli enti locali per l'attività trattamentale; promozione della giustizi riparatiya e della mediazione, in coordinamento, per gli adulti, con l'ufficio I di cuiall'articolo 7. Articolo 7 (Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova) 1. La Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati: a) Ufficio I: organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna; monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna; rapporti con gli ~nti locali e le organizzazioni di volontariato per l'attività trattamentale; b) Ufficio: Il: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza; organizzazione dei servizi per l'esecuzione delle misure alternative alla

detenzjone o di comunità; organizzazione e coordinamento delle attività degli Uffici dell'es~cuzione penale esterna negli istituti penitenziari; coordinamento e indirizzo per l'esecu~ione delle misure di sicurezza; c) Ufficio !lii: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura ordinaria e onorari~; organizzazione dei servizi per l'esecuzione delle pene non detentive o sanzioMi di comunità; convenzioni con gli enti o le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. TitoloIII

ARTICOLAZIONE DIRIGENZIALI TERRITORIALI Articolo 8 (Disposizioni generali) 1. Le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono: a) gli Uffici distrettuali; b) gli Uffici interdistrettuali; c) i Centri. 2. Gli Uffici interdistrettuali ed i Centri assicurano l'unitarietà dell'azione amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all'attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative progettuali. A tal fine, sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dall'Amministrazione, coordinano le attività di competenza dei rispettivi Uffici.


Articolo 9 I(Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna) 1. Sono istituiti ~li Uffici distrettuali con sede nelle città indicate nella tabella B, allegata al presente decr~o e che ne costituisce parte integrante. 2. Gli Uffici distrretttuali sono organi periferici dirigenziali non generali dell'esecuzione penale esterna e procedono all'attuazione, negli uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del dipartimento e ldalle Direzioni generali. 3. In tale ambitf individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna, il piano di programmazione e ripartizione de le risorse umane e finanziarie e la progettazione riguardante la formazione e l'informazione. 4. Gli Uffici distrrettuali assorbono le strutture ed il personale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna con sede nelle medesime città, che sono soppressi; esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 lluglio 1975 n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, dalla le~ge 28 aprile 2014 n. 67 e da altre disposizioni di legge. 5. Gli Uffici distre~uali, dotati di autonomia contabile, sono articolati nelle seguenti aree: area della segreteria e aftari generali, area di esecuzione penale, area amministrativo - contabile. Articolo 10 (Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna) 1. Sono istituiti gli Uffici interdistrettuali con sede nelle città indicate nella tabella B, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante . 2. Gli Uffici interdistrettuali, oltre alle funzioni attribuite agli Uffici distrettuali di cui all'articolo 9: a) svolgono, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale dei Centri e di cui alla tabella C, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promozione di iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato; b) assorbono le strutture ed il personale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna delle medesime città, che sono soppressi; c) esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e da altre disposizioni di legge; 3. Gli Uffici interdistrettuali, dotati di autonomia contabile, sono articolati, oltre che nelle aree previste dall'articolo 9, comma 5, nell'area del coordinamento interdistrettuale, nella quale transitano i funzionari di servizio sociale assegnati o distaccati presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Gli Uffici interdistrettuali sono sedi di incarico superiore ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. Articolo 11 (Centri per la giustizia minorile) 1. I Centri esercitano le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 e ~uccessive modificazioni ed integrazioni. 2. L'articolazione territoriale dei Centri è rideterminata dall'allegata tabella C. 3. Il Centro per lalgiustizia minorile per l'Abruzzo, le Marche e il Molise è soppresso. Dalla data di entrata in vigq>re del presente decreto, i servizi minorili presenti nella regione Marche dipendono dal : Centro di Bologna, i servizi minorili presenti nelle regioni Abruzzo e Molise dipendono dal Centro di Roma.


Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 I (Norme transitorie e di coordinamento) 1. Con successivo decreto si provvede a ridefinire l'articolazione territoriale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna e delle sedi di servizio di cui al P.D.G. 23 giugno 2000, nonché dei servizi minorili della giustizia di cui alla tabella 8 del decreto ministeriale 16 maggio 2007. 2. Fino all'entrata!in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre l'attuazione del processo di concentrazione dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dal regolamento, il coordinamento tecnico degli uffici locali di esecuzione penale esterna è attribuito agli μffici esistenti presso i predetti Provveditorati regionali, che provvedono al necessario suRPorto logistico ed organizzativo. 3. Entro gli stessi termini indicati al comma precedente, le spese relative al funzionamento dell'esecuzione penale esterna sono sostenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino

ufficiale del Ministero della giustizia.


Roma, il Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando


per le tabelle:

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