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Si.Di.Pe. non aderisce all’invito per Audizione del Tavolo 15 -Personale- degli “Stati Generali dell



Il Si.Di.Pe. ha inviato al Coordinatore del Tavolo 15 degli “Stati Generali dell’esecuzione penale”, dott. Sebastiano Ardita (e per conoscenza al Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando) una nota1 con la quale ha comunicato di non aderire al suo invito per l’audizione del prossimo 3 novembre, considerando più opportuno attendere il documento politico che l’On.le Ministro della Giustizia sottoporrà ai sindacati dopo che avrà valutato il lavoro dei singoli tavoli, come lo stesso ha annunciato nell’incontro del 21 luglio scorso. Le ragioni della scelta del Si.Di.Pe. sono più nel dettaglio espresse nella nota sopra citata, che si allega, alla quale si rinvia. Con la predetta nota, comunque, il Si.Di.Pe. ha ritenuto di formulare alcune importanti osservazioni per puntualizzare e confermare le posizioni da sempre assunte da questo sindacato in ordine alla centralità ed essenzialità della figura del Direttore, a garanzia dei principi di legalità nell’esecuzione penale, ed alla sua maggiore valorizzazione professionale, che passa anche dalla eliminazione della mortificazione che discende dalla continua sottrazione di posti di funzione presso gli Uffici centrali dell’Amministrazione, che ai sensi del D.Lgs. n.63/2006 gli competerebbero, in favore di esterni all’Amministrazione, dirigenti o magistrati che siano. In tal senso il Si.Di.Pe. ha confermato, anche in questa occasione, la sua assoluta contrarietà ad un carcere che esaurisca il suo compito nell’esercizio di funzioni di polizia. Per questa ragione già a suo tempo si è espresso dichiarando allarmanti alcune notizie di stampa relative a proposte di soppressione del D.A.P. e di trasformazione del Corpo di polizia penitenziaria in una "polizia della giustizia" presente oltre che in carcere anche sul territorio, con il reclutamento dei dirigenti penitenziari direttamente tra gli attuali commissari della polizia penitenziaria e il collocamento degli attuali direttori delle carceri in un ruolo ad esaurimento. Difatti, un sistema penitenziario di polizia forse potrebbe essere funzionale ad una gestione penitenziaria orientata alle indagini di p.g. e gestita dai Pubblici Ministeri ma certamente non sarebbe rispondente all’art. 27 della Costituzione che impone, invece, che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, e sarebbe, comunque, sicuramente difforme alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che nella PARTE V “Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico”, al n.71, stabilisce: “Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale”. Il Segretario Nazionale Rosario Tortorella


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Al Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando ROMA Oggetto: Invito per Audizione del Tavolo 15 -Personale- degli “Stati Generali dell’esecuzione penale” - 3 novembre 2015 -. Signor Coordinatore, nel ringraziarLa del cortese invito sono a comunicarLe che il Consiglio Direttivo di questa organizzazione sindacale - la più rappresentativa del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico di cui al D.Lgs. n.63/2006- ha tuttavia deliberato di non aderire al Suo invito, considerando più opportuno attendere il documento politico che l’On.le Ministro della Giustizia sottoporrà ai sindacati dopo che avrà valutato il lavoro dei singoli tavoli, come lo stesso ha annunciato nell’incontro con gli stessi del 21 luglio scorso. È stato, infatti, chiarito dal Guardasigilli, in quell’occasione, che solo a seguito di tale sua preventiva valutazione sarà elaborato dal Dicastero un documento che illustrerà gli interventi che egli intenderà effettivamente intraprendere e che preventivamente saranno posti al confronto sindacale. In questa fase, riteniamo, quindi, prematuro esprimere valutazioni o formulare proposte sulla base del primo report dei lavori del Tavolo 15, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, che presenta, come tale, caratteri di genericità e che, forse per questa ragione, si presta a letture non perfettamente rispondenti al carattere complesso della mission del personale penitenziario, peraltro oggi favorite dalla proposta di cinque “quesiti di interesse” che appaiono in buona parte a risposta orientata sulle ipotesi formulate nel report. Si ritiene, in vero, che la materia del personale, posta allo studio del gruppo di lavoro, sia troppo complessa e delicata perché un contributo possa esaurirsi nella compilazione di una scheda sintetica costituita da poche cartelle e in un incontro assembleare con le rappresentanze sindacali di tutto il variegato mondo professionale dell’esecuzione penale, portatrici di vision e istanze molto diverse.

La complessità e delicatezza della materia impone, peraltro, uno sguardo ampio verso l’Europea, attraverso il confronto con la sua normativa e una comparazione con gli altri Paesi dell’Unione, e non può né deve essere condizionata da istanze e desiderata di maggioranze numeriche, giacché, evidentemente, se così si operasse la conseguenza sarebbe, inevitabilmente, quella di uno spostamento dell’asse gestionale del sistema penitenziario verso il personale di polizia penitenziaria, atteso il molto più contenuto numero delle figure professionali degli altri operatori penitenziari, cosicché la dimensione del carcere diverrebbe, per forza di cose, prevalentemente di sicurezza. Ciò, evidentemente, determinerebbe un carcere molto diverso da quello che ha costruito il vigente ordinamento penitenziario in attuazione dei principi internazionali e costituzionali che attribuiscono alla pena anche una funzione rieducativa. Per questa ragione è essenziale il ruolo del Direttore dell’istituto penitenziario e dell’ufficio di esecuzione penale esterna i quali, attraverso l’opportuno coordinamento delle diverse professionalità penitenziarie hanno il compito di curare il necessario contemperamento delle esigenze di sicurezza e di quelle parimenti rilevanti della rieducazione e del reinserimento sociale dei condannati, così ponendosi all’interno del sistema dell’esecuzione penale e come il primo garante dei principi di legalità. Il mantenimento della sicurezza, infatti, è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo e non certo il fine unico ed ultimo dell’azione dell’Amministrazione penitenziaria. Il Si.Di.Pe., lo ha già detto in precedenti occasioni, è contrario ad un carcere che esaurisca il suo compito nell’esercizio di funzioni di polizia. Per questa ragione già a suo tempo si è espresso dichiarando allarmanti alcune notizie di stampa1 relative a proposte di soppressione del D.A.P. e di trasformazione del Corpo di polizia penitenziaria in una "polizia della giustizia" presente oltre che in carcere anche sul territorio, con il reclutamento dei dirigenti penitenziari direttamente tra gli attuali commissari della polizia penitenziaria e il collocamento degli attuali direttori delle carceri in un ruolo ad esaurimento. Difatti, un sistema penitenziario di polizia forse potrebbe essere funzionale ad una gestione penitenziaria orientata alle indagini di p.g. e gestita dai Pubblici Ministeri ma certamente non sarebbe rispondente all’art. 27 della Costituzione che impone, invece, che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, e sarebbe, comunque, sicuramente difforme alla Raccomandazione R (2006)2 del

Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che nella PARTE V “Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico”, al n.71, stabilisce: “Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale”. La ragione di questa norma sta, evidentemente, nella dualità di fini ed esigenze istituzionali del carcere, quella della sicurezza e quella della rieducazione del condannato, dualità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto nel sistema penitenziario una figura professionale, quella del dirigente penitenziario, non poliziotto e non pedagogo, al quale attribuire la delicatissima funzione di governo dell’esecuzione penale. Per questa ragione il legislatore ha inteso creare un corpo speciale di funzionari dello Stato, con un proprio ordinamento, ai quali ha attribuito uno status di diritto pubblico in ragione delle funzioni loro affidate nell’ambito del sistema dell’esecuzione penale, attraverso la L. 27 luglio 2005, n. 154 “Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria” e il successivo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”. Tale scelta del legislatore, peraltro, ha trovato oggi ulteriore conferma e rafforzamento con la definitiva approvazione in Senato del disegno di legge delega al Governo per riforma della pubblica amministrazione2 nella versione già varata dalla Camera, oggi Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con la quale è stata definitivamente sancita l’esclusione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato che riguarda, invece, la dirigenza contrattualizzata, il cui regime del rapporto di lavoro è di diritto privato. Il Si.Di.Pe., quindi, ritiene che occorra costruire un sistema che punti sulla dirigenza penitenziaria, costituendo essa, per legge, il management stabile ed organico dell’Amministrazione e che non può, certo, essere esclusa o relegata ad una posizione residuale nell’ambito di un ipotetico nuovo assetto organizzativo.

In tal senso si rende necessaria una maggiore valorizzazione professionale della dirigenza penitenziaria che passa anche dalla eliminazione della mortificazione che discende dalla continua sottrazione di posti di funzione in favore di esterni all’Amministrazione, dirigenti o magistrati, sinora operata presso gli Uffici centrali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (e che non si vorrebbe si ripetesse anche presso il neo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità), che ai sensi del D.Lgs. n.63/2006 gli competerebbero. Si deve in proposito rilevare, infatti, che il Decreto Legislativo n. 63/2006, definendo l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria riserva in via esclusiva a tale personale l’attribuzione degli incarichi di funzione di livello dirigenziale, così come declinati dal vigente D.M. 27 settembre 2007, con la sola ed espressa eccezione degli incarichi di livello dirigenziale generale ex art.8 del precitato D.Lgs. n.63/2006, articolo che fa salvo, anche se in via residuale, quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In altri termini i posti di funzione dovrebbero essere di norma attribuiti al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria: in via principale quelli di livello dirigenziale generale, ed in via esclusiva quelli di livello dirigenziale non generale (cioè di 2^ fascia). D’altra parte non si può non ricordare che la sottrazione di magistrati alla giurisdizione spesso comporta tempi troppo lunghi di comprensione del complesso sistema penitenziario rispetto alle necessità di azioni operative urgenti e, peraltro, contribuisce al triste primato che il nostro P​aese ha inEuropa, quello del più alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell’art.111 della Costituzione del principio della “ragionevole durata” del processo. Tanto si è ritenuto doveroso osservare per offrire, comunque, un contributo che possa meglio orientare nell’approccio alla materia.Cordi​almente,

Il Segretario Nazionale

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A tutte le Organizzazioni Sindacali - della Polizia Penitenziaria; - del Comparto Ministeri; - della Dirigenza Penitenziaria. LORO SEDI OGGETTO: STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE “TAVOLO 15 – PERSONALE” La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del report concernente i lavori del Tavolo 15 ha comprensibilmente stimolato numerose Organizzazioni Sindacali, Associazioni e Comitati professionali a formulare interessanti valutazioni ed articolate istanze provenienti dalle diverse professionalità del mondo penitenziario. Alcune sigle hanno inoltre indirizzato al Tavolo richiesta di essere auditi, per poter esplicitare meglio il loro punto di vista. Alla luce di quanto sopra – considerato che il percorso degli Stati Generali deve necessariamente passare per una fase di ampio ed approfondito confronto tra tutti coloro che vivono ed operano nel settore dell’esecuzione penale – ritengo opportuno invitare tutti i rappresentanti nazionali di codeste Organizzazioni ad un’audizione che si terrà il giorno 3 novembre 2015 presso la sede del Ministero della Giustizia. Al fine di garantire un reciproco confronto che sia realmente proficuo per i successivi lavori del Tavolo, chiedo di voler comunicare con sollecitudine - entro e non oltre il 30 ottobre 2015 – a questo indirizzo di posta elettronica: il nominativo dei rappresentanti (massimo due per sigla) che parteciperanno all’audizione in parola, il loro recapito telefonico nonché l’indirizzo e-mail. Per una migliore riuscita dell’iniziativa, reputo altresì opportuno che ogni delegazione che intenda partecipare all’audizione produca un contributo scritto – anche su supporto informatico (file word) - redatto sulla base dei criteri esplicitati nell’allegata scheda (ALL. 1) In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti. Il Coordinatore del Tavolo 15 Sebastiano Ardita

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STATI GENERALI ESECUZIONE PENALE – TAVOLO 15 SCHEDA AUDIZIONE DEL 3 NOVEMBRE 2015 ORGANIZZAZIONE: NOMINATIVO E DATA DI NASCITA DEI DELEGATI CHE PARTECIPANO ALL’AUDIZIONE: MAIL DI RIFERIMENTO: RECAPITO TELEFONICO: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: - SPAZIO MASSIMO CONSENTITO: MASSIMO UNA PAGINA PER OGNI QUESITO (FORMATO A 4, WORD CARATTERE 12) PER UN TOTALE MASSIMO CONSENTITO PARI A 5 PAGINE; - E’ POSSIBILE COMUNQUE ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE PERTINENTE, IN FILE WORD OPPURE PDF. QUESITI DI INTERESSE 1) Quali sono, a vostro giudizio, le maggiori problematiche che hanno attualmente un’incidenza negativa nei confronti del personale penitenziario ? (massimo 4) 2) Quali sono le innovazioni che possono concretamente migliorare la condizione lavorativa, lo status e le opportunità di carriera del personale penitenziario ? (massimo 4) 3) Ritenete utile che l’attuale processo riformatore debba limitarsi ad intervenire sui singoli aspetti riguardanti le singole categorie professionali ovvero dar luogo ad un’azione riformatrice che istituisca un nuovo Corpo di Giustizia ? 4) Come giudicate lo stato di attuazione del nuovo modello di sorveglianza dinamica, con particolare riferimento alle problematiche concernenti il personale: quali criticità e quali possibili soluzioni ? 5) Con quali modalità ritenete debba essere previsto il coinvolgimento della Polizia Penitenziaria nelle misure alternative (compresa la messa alla prova) extramurarie ?


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